(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO36 dell'11 novembre 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonche' del combinato disposto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina, in applicazione dell'art. 12, commi da 1 a 1-octies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). 2. La presente legge persegue l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale nell'ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 2030 delle Nazioni unite, sottoscritta il 25 settembre 2015, e del Green Deal europeo di cui alla comunicazione COM (2019) 640 final, dell'11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l'energia pulita e accessibile.